Autoscuole
Le autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore.
Le autoscuole, ai sensi del "Regolamento Provinciale approvato con Delibera di Consiglio Prov.le n°90/13 del 28/11/2007, si distinguono in:
?autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D,E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
?autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali delle cat. A-B ed ai relativi esami di revisione.
Le autoscuole di Tipo A) possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola.
Ai sensi dell' art. 10, comma 5, del D.L. 31 gennaio 2007, N. 7 coordinato con la Legge di conversione 2 aprile 2007 n. 40 (formato pdf 63 KB) le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti che intendono svolgere l'attività di autoscuola devono presentare una denuncia di inizio attività (DIA) alla Provincia di Torino previo possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Dopo 30 giorni dalla presentazione della DIA gli interessati possono iniziare effettivamente l'attività e devono mandare una comunicazione scritta alla Provincia per rendere noto che l'attività è iniziata.
La DIA è disciplinata dall' art. 19 della Legge 7 agosto 1990, N. 241
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Scuole Nautiche
Ai sensi dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 9 ottobre 1997 (formato pdf 61 KB) sono denominati Scuole Nautiche i centri di formazione per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche.
L'esercizio dell'attività delle scuole nautiche è soggetto alla autorizzazione e alla vigilanza della Provincia in cui ha sede la scuola.
L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti, di mezzi nautici, del materiale didattico e del personale idoneo per lo svolgimento delle esercitazioni teorico-pratiche.
L'autorizzazione può essere richiesta per l'attività di:
scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa;
scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa.
Le autoscuole dotate di attrezzature e strumenti nautici, nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola nautica.
La materia è dettagliatamente disciplinata dal Regolamento Provinciale approvato con Delibera di Consiglio n.7 del 05 Febbraio 2009 recante la "Disciplina delle scuole nautiche".
Modulistica Scuole Nautiche
Dichiarazione sostitutiva funzioni insegnante istruttore
Dichiarazione conformità all'originale documentazione presentata
Modello istanza richiesta autorizzazione Scuola nautica
Modello richiesta rilascio Tessera di riconoscimento
Modulistica Scuola Guida
Comunicazione cessazione attività autoscuola
Comunicazione trasferimento autoscuola
Conversione Abilitazione Istruttore di Guida da Militare a Civile
Dich. Sost. Requisiti personali e morali insegnanti ed istruttori
Dich. Sost. Requisiti Responsabile Didattico
Dichiarazione arredamento e materiale didattico autoscuola
Istanza rilascio tesserino autoscuola
SCIA ulteriore sede - Società o Impresa Individuale